Trattasi di mera irritualità che non comporta la nullità della consegna se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo

di Redazione - Valida la notifica via pec priva della firma digitale. Lo ha sancito la Cassazione, con l'ordinanza n. 6518/2017 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un uomo rimasto soccombente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rilasciato ad una società a titolo di risarcimento danni riconosciuti dal lodo arbitrale.

L'uomo si rivolgeva al Palazzaccio non per contestare la rilasciabilità del decreto ingiuntivo, bensì dolendosi di un errore compiuto dal giudice d'appello, relativamente al mancato esame della domanda di merito, ritenuta inammissibile, tra l'altro, in ragione della nullità della notifica eseguita a mezzo pec dal suo difensore, giacchè la relata era priva di firma digitale (a differenza del ricorso e della procura dove la firma era stata apposta).

Per gli Ermellini, anzitutto, il documento era diretto inequivocabilmente dalla casella pec del difensore del ricorrente a quella dell'avvocato avversario, senza che ciò avesse in qualche modo limitato i diritti difensivi del ricevente. Invero, ha ribadito la corte, "il difetto della firma non è causa di inesistenza dell'atto - potendo anzi affermarsi - la surrogabilità di quella prescrizione attraverso altri elementi capaci di far individuare l'esecutore dell'atto". Nel caso di specie, "la mancata forma digitale della relata non lascia alcun dubbio sulla riconducibilità alla persona dell'avvocato, attraverso la sua indicazione e l'accostamento di quel nominativo alla persona munita ritualmente della procura speciale".

Del resto, ha concluso la S.C. accogliendo il ricorso e cassando la sentenza impugnata con rinvio, "l'irritualità della notificazione di un atto, a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale".

Cassazione, ordinanza n. 6518/2017

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