Il reato resta, ricorda la Cassazione, se il luogo è abitualmente frequentato dai minori, ma non rileva se casualmente vi abbia assistito una ragazzina

di Marina Crisafi - Masturbarsi in pubblico non è più reato, neanche se di fronte ad una ragazzina. L'atto osceno infatti rimane penalmente punibile solo se avvenuto in un luogo abitualmente frequentato da minori e non se per caso vi assiste una minorenne. Così, la Cassazione ha confermato l'assoluzione nei confronti di un uomo per il reato di cui agli artt. 99, comma 2 e 527 c.p., che si era masturbato in auto di fronte ad una minorenne, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (sentenza n. 10025/2017, qui sotto allegata).

Avverso la sentenza di assoluzione, ricorreva al Palazzaccio, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Venezia, osservando che la fattispecie riguardante l'imputato non era stata oggetto di depenalizzazione, "permanendo la rilevanza penale del fatto allorchè vi fosse pericolo che il minore potesse assistervi, ed in specie vi era addirittura certezza".

Ma per gli Ermellini il ricorso è manifestamente infondato.

Al riguardo, infatti, affermano, l'art. 527 c.p. come novellato dal d.lgs. n. 8/2016, prevede che "chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000, applicandosi invece la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano".

Nel caso di specie, invece, è vero che "il ricorrente aveva praticato autoerotismo a bordo della propria autovettura, in luogo pubblico e in presenza di una ragazza minorenne - ma - non vi è alcuna specificazione in ordine al fatto che l'episodio si sia svolto nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori".

E "a nulla rileva - concludono, quindi, dalla S.C. confermando l'assoluzione - che una ragazza si sia ritrovata ad essere spettatrice dell'esibizione, nella oggettiva carenza degli altri elementi della fattispecie penalmente incriminatrice". 

Cassazione, sentenza n. 10025/2017

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