Solo illecito amministrativo e non reato di disturbo del riposo delle persone

di Marina Crisafi - Niente reato per il bar che mette la musica troppo alta disturbando le persone che abitano vicino. Lo ha sancito il tribunale di Vicenza, con la recente sentenza n. 1421/2016 (qui sotto allegata), assolvendo il gestore di un locale cittadino accusato di disturbare la quiete perché il fatto non sussiste.

Gli abitanti del residence in cui si trovava il bar avevano ottenuto decreto penale di condanna per la contravvenzione ex art. 659, 1° comma, c.p. perché il gestore era stato ritenuto responsabile di aver tenuto fino a tarda notte il volume della musica eccessivamente alto e di non essere intervenuto in alcun modo nei confronti degli schiamazzi degli avventori, disturbando così il riposo delle persone.

Ma per il giudice vicentino, va ricordato che la Suprema Corte ha chiarito (cfr., tra le altre, Cass. n. 42026/2014 e n. 13015/2014) che, "in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'attività di un bar regolarmente autorizzato dall'autorità amministrativa a rimanere aperto fino a tarda notte ed all'uso di strumenti musicali e di diffusione sonora, va classificata come esercizio di un 'mestiere rumoroso', in quanto l'uso di tali strumenti è strettamente connesso e necessario all'esercizio dell'attività autorizzata". Ne consegue che "il superamento, mediante gli strumenti stessi, dei limiti massimi o differenziali di emissione del rumore - non integra il reato di cui all'art. 659 c.p. ma - l'illecito ammininistrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

Tribunale Vicenza, sentenza n. 1421/2016

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