Per le sezioni unite, però, il giudice del merito, può dichiararla nulla per difetto di meritevolezza o perché determina uno squilibrio dei diritti e degli obblighi del consumatore

di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 24645/2016 del 2 dicembre (qui sotto allegata) la Corte di cassazione a sezioni unite ha confermato l'orientamento già espresso con la sentenza numero 9140/2016 ribadendo che la clausola "claims made mista" proposta da alcune compagnie di assicurazione non può essere reputata una clausola vessatoria.

Ciò non toglie, però, che il giudice del merito possa avere il compito di valutare se dichiararla nulla per difetto di meritevolezza o perché determina un notevole squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in danno del consumatore, laddove sia applicabile il codice del consumo.

Con riferimento a tale valutazione, peraltro, in presenza di una congrua motivazione non è ammissibile alcuna censura in sede di legittimità.

Nel caso di specie, la questione aveva tratto origine dalla richiesta di risarcimento avanzata da un uomo per sé e per suo figlio a fronte di un'ipotesi di responsabilità medica per il decesso della moglie e madre.

Dopo un primo accoglimento, in sede di gravame la domanda di manleva proposta nei confronti della Compagnia di assicurazione dall'ente ospedaliero veniva rigettata proprio in applicazione di una clausola claims made, non considerata dal giudice dell'appello vessatoria né per altra ragione invalida o inefficace.

Si ricorda che tale clausola subordina l'operatività della copertura assicurativa alla condizione che la denuncia del sinistro avvenga entro il periodo di vigenza della polizza o entro un determinato periodo successivo. È "mista" se anche il fatto illecito deve avvenire in tale periodo o entro periodi determinati, è "pura" se il fatto illecito può avvenire in qualsiasi momento.

Dato che nel caso di specie detta clausola, nella sua versione "mista", era stata giudicata meritevole dalla Corte territoriale dopo un'opportuna verifica e con una posizione che risulta insindacabile in sede di legittimità, la Cassazione non può fare nulla e l'ente ospedaliero deve rassegnarsi.


Corte di cassazione testo sentenza numero 24645/2016
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: