La posizione della giurisprudenza sul regime di nullità dell'atto di ultima volontà

Avv. Daniele Paolanti - Il testamento è un atto non recettizio mortis causa con il quale un determinato soggetto, con l'approssimarsi della fine della propria vita, dispone dei propri diritti deferendo i medesimi ai suoi successori. Il testamento può essere olografo o pubblico a seconda se lo stesso sia stato redatto di pugno dal testatore oppure se le ultime volontà siano state raccolte da un notaio (pubblico ufficiale). I principali vizi che possono determinare l'invalidità del testamento sono: i cc.dd. vizi di forma essenziali, quali ad esempio la mancanza della firma e la mancanza di autografia, come accade nelle ipotesi di testamento non interamente scritto di pugno del testatore; l'atto che contenga disposizioni a favore di soggetti indicati in modo generico; i cc.dd. testamenti reciproci, ovvero quelli con cui con un unico testamento due soggetti dispongono l'uno in favore dell'altro e i testamenti congiunti, ovvero quelli con cui con un unico atto due persone dispongono in favore di un terzo.

Sono altresì nulli quei testamenti con cui il de cuius attribuisce la facoltà di nominare l'erede ad un arbitro nonché quei testamenti che contengono disposizioni illecite. In ordine al regime di validità del testamento pubblico

la Suprema Corte ha ammesso che "Nel testamento pubblico, quando il notaio fa menzione di una dichiarazione del testatore riguardante, ai sensi dell'art. 603 c.c., una causa impeditiva della sottoscrizione dell'atto (nella specie la condizione di analfabeta) il testamento è valido solo se tale causa effettivamente sussista, derivandone in caso contrario il difetto di sottoscrizione e, quindi, la nullità del testamento per difetto di un requisito formale" (Cassazione civile sez. II 21 novembre 2008 n. 27824). Sembrerebbe dunque che la Corte sia proclive ad ammettere che laddove il notaio faccia menzione di una circostanza impeditiva della sottoscrizione dell'atto, il testamento
rimanga valido solo se detta causa sia nella realtà effettivamente sussistente e, dunque, in alternativa il testamento dovrà considerarsi nullo per assenza di un requisito formale. Ipotesi di nullità del testamento sono state esaminate finanche dalla giurisprudenza di merito che ha rilevato che "Laddove il "de cuius" abbia redatto un testamento olografo, questo è da considerarsi nullo ove sussista un'ipotesi di sostituzione fedecommissaria vietata dall'art. 692 comma ultimo c.c. Di conseguenza, non sussiste una vocazione testamentaria bensì una vocazione legittima, ma indipendentemente da questa distinzione, quando l'accettazione dell'eredità non è esercitata nel termine di dieci anni o non si è posto in essere un comportamento, da cui arguire una accettazione tacita della chiamata ereditaria, si perde definitivamente il diritto di accettare l'eredità" (Tribunale Sulmona 30 luglio 2004 n. 267). Il precedente del Tribunale di Sulmona evidenzia come un'ipotesi di sostituzione fedecommissoria vietata dall'art. 692 ultimo comma c.c. (In ogni altro caso la sostituzione è nulla) determini la nullità del testamento, come accade ad esempio nell'ipotesi di fedecommesso de residuo, ossia quello mediante il quale il testatore impone all'istituito l'obbligo di restituire al sostituto soltanto i beni ereditari che dovessero residuare alla morte dell'istituito. Esclude la nullità del testamento pubblico l'età avanzata del testatore, non costituendo questo parametro necessariamente causa di invalidità dell'atto, considerato che la giurisprudenza di merito ha ammesso che "Un testamento fatto per atto pubblico non può dirsi nullo solo perché il testatore è una persona in età molto avanzata. L'annullabilità delle disposizioni testamentarie, infatti, può essere disposta solo quando sia provato che, a cagione di una infermità transitoria e permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi" (Tribunale Savona 18 giugno 2004). Da ultimo, per completezza espositiva, si riporta un ulteriore precedente della giurisprudenza di merito, teso a riconoscere (in virtù di un orientamento ormai consolidato) che "Il testamento olografo redatto da persona diversa dal testatore, ma sottoscritto da quest'ultimo è nullo per carenza di uno dei fondamentali requisiti previsti dall'art. 602 c.c. e cioè l'autografia" (Tribunale Salerno 01 marzo 2004).


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Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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