Il reato di furto al supermercato è punito ai sensi dell'art. 624 c.p. ma non è infrequente che lo stesso si aggravato dalla circostanza n. 7 art. 625 o dall'attenuante del danno di particolare tenuità

Reato di furto al supermercato nel codice penale

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L'articolo 624 del Codice Penale prevede il reato di furto, stabilendo una pena detentiva e pecuniaria per chi si impossessa di un bene altrui al fine di trarne un profitto.

Si tratta di un reato procedibile a querela, fattispecie che però diviene punibile d'ufficio ove ricorra una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625 c.p., tra le quali si riscontrano, ad esempio:

  • al n. 4 l'aver commesso il fatto con destrezza;
  • al n. 7 l'aver commesso il fatto su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro o esposte per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza.

Questa seconda ipotesi si applica coerentemente ai furti (consumati o tentati) al supermercato, poiché la merce esposta (alla pubblica fede appunto) rientra nella casistica in esame. Da non dimenticare però che al furto al supermercato, così come trovano applicazione le aggravanti, possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della pena anche le attenuanti.

Trattandosi di un'ipotesi frequente di reato, la giurisprudenza è intervenuta in diverse occasioni, fornendo importanti precisazioni sulla fattispecie, vediamo gli interventi più recenti e significativi ad opera della Cassazione.

Il monitoraggio blocca il furto allo stadio del tentativo

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La sentenza della Cassazione n. 35267/2022 ha ribadito un importante principio espresso in precedenza dalla Su n. 52117/2014, ossia che: ""In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa

o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo" precisando altresì che: "L'impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postula il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente; laddove esso è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall'intervento esercitato a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, la incompiutezza." dell'impossessamento osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell'ambito del tentativo.

L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità

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Come noto la gravità del reato di furto in generale è condizionato anche dal valore dei beni sottratti. A questo proposito la recente Cassazione n. 2684/2022 ha messo in evidenza a questo proposito che: "secondo il più che consolidato orientamento di questa Corte l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato alla persona offesa sia di valore economico lievissimo o pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa, connotazioni che, secondo la corretta giustificazione in esame, non si rinvengono nella fattispecie concreta. Sul punto la Corte territoriale ha evidenziato come l'importo complessivo degli oggetti che l'imputato aveva cercato di sottrarre era pari a 130 euro, dovendosi, altresì, tener presente anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dalla condotta illecita realizzata, individuabili nel caso concreto, nella necessità di richiedere l'intervento delle Forze di Polizia e nella inevitabile perdita di tempo e di attività commerciale. La costante esegesi di questa Corte sul punto, ha chiarito che essa, oltre a presupporre necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, deve aver riguardo anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato."

L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede

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L'aggravante sopra analizzata caratterizza in un certo senso il furto al supermercato, ma stando alla sentenza n. 34945/2022 della Corte di Cassazione nel caso di cui si è occupata non sussiste in quanto "ricorre la suddetta circostanza aggravante quando il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale. Nella specie difetta del tutto la prova, ma anche l'allegazione da parte della ricorrente, di una sorveglianza continua sulla merce esposta nell'esercizio commerciale nel quale è stata perpetrata l'azione furtiva."

Leggi anche Furto al supermercato: quali conseguenze

Avv. Chiara Mussi

Foro di Busto Arsizio

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mussi.chiara@libero.it


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