Per la Cassazione, non è dovuta la parte di affitto concordata oralmente tra le parti in eccedenza rispetto a quanto stabilito nel contratto originario

di Valeria Zeppilli - Se il padrone di casa aumenta il canone mensile praticato all'inquilino sulla base di un mero accordo verbale, deve restituire tutto quanto pagato in eccedenza in forza della semplice "stretta di mano".

Infatti dalla lettura della sentenza della Corte di cassazione numero 20395/2016, depositata l'11 ottobre e qui sotto allegata, emerge chiaramente che, se si affermasse il contrario esonerando il locatore dal rimborsare il conduttore di quanto pagato in eccedenza rispetto al canone formalmente fissato, si ammetterebbe sostanzialmente la legittimità di un contratto che invece la normativa in materia di locazioni vieta espressamente.

Così, nel caso di specie, la Cassazione ha reso vani gli ultimi tentativi del locatore di far valere le ragioni poste a sostegno dello sfratto per morosità intimato ad un inquilino che per diversi anni aveva pagato un canone più elevato di quello contrattualmente stabilito, per poi decidere di non pagare più.

Nel valutare la questione, del resto, non può essere data alcuna rilevanza al fatto che alla base del maggior importo corrisposto c'era un effettivo accordo tra le parti e non un'imposizione: per legge la forma orale in questi casi non è ammessa e il proprietario non può far altro che restituire la parte di affitto pagata dall'inquilino sulla base di quanto concordato oralmente.

Corte di cassazione testo sentenza numero 20395/2016
Valeria Zeppilli

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