La proroga del difensore rinunciante o revocato è obbligatoria non solo sino alla nomina del nuovo avvocato ma anche sino alla decorrenza del termine a difesa concessogli

di Valeria Zeppilli - Nel processo penale, all'imputato che non abbia provveduto a nominare un difensore di fiducia, viene per legge assegnato un difensore di ufficio.

Ma cosa accade se il difensore di fiducia eventualmente nominato sia revocato o rinunci al mandato?

La risposta è stata fornita recentemente dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza numero 38239 del 14 settembre 2016 (qui sotto allegata).

I giudici di legittimità hanno infatti chiarito che non è pienamente condivisibile l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale, se il fiduciario subentrante presenta un'istanza di rinvio per un concomitante impegno professionale, il giudice potrebbe legittimamente rigettarla e nominare per la celebrazione dell'udienza un difensore d'ufficio in sostituzione di quello originario non comparso, dato che permarrebbe l'incarico del primo difensore fino alla decorrenza del termine a difesa.

Tale orientamento, infatti, non tiene conto della ratio che ispira il dettato normativo degli articoli 107 e 108 del codice di procedura penale.

Una lettura corretta delle norme, invece, impone di ritenere che l'articolo 107 c.p.p. va interpretato nel senso di rendere obbligatoria la proroga del vecchio difensore non solo sino alla nomina del nuovo ma anche sino alla decorrenza del termine a difesa eventualmente concessogli ai sensi dell'articolo 108 c.p.p.: lo scopo, infatti, è quello di garantire l'effettività della difesa anche durante il tempo necessario al difensore subentrante di prendere conoscenza della materia processuale.

La Corte ha inoltre sottolineato che la concessione del termine a difesa prevista dall'articolo 108 c.p.p. non può comportare la necessaria sospensione del procedimento per tutta la sua durata: in caso contrario, infatti, si incorrerebbe nel rischio di utilizzare la sostituzione del difensore al solo fine di determinare la paralisi del processo.

La scelta del legislatore di non imporre una sospensione necessaria del procedimento, tuttavia, non può essere tradotta in un'indiscriminata facoltà del giudice di procedere in ogni caso avvalendosi del difensore revocato o rinunziante, anche sostituendolo con un difensore d'ufficio.

Di conseguenza, deve ritenersi che è possibile compiere con l'assistenza del difensore rinunziante o revocato tutte le attività processuali il cui svolgimento non sia compatibile con il decorso del termine concesso al difensore subentrante, al cui compimento devono altrimenti essere differite.

I giudici, a tal proposito, hanno ulteriormente precisato che anche la celebrazione dell'udienza dibattimentale può essere ritenuta indifferibile, laddove sussistano in concreto le condizioni che giustificano una simile valutazione.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata era stata emanata all'esito di una discussione svolta nominando un difensore di ufficio, vista l'assenza del legale nominato e la concessione di un termine a difesa al nuovo avvocato: alla luce di quanto visto però, non versandosi in una situazione idonea a giustificare l'elisione della possibilità del nuovo difensore di partecipare alla discussione stessa, essa ha determinato una lesione ingiustificata del diritto di difesa dell'imputato e, pertanto, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione per un nuovo giudizio.

Corte di cassazione testo sentenza numero 38239/2016
Valeria Zeppilli

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