Per la Cassazione, è violenza sessuale la permanenza della mano sulla zona erogena per un apprezzabile lasso di tempo

di Marina Crisafi - La pacca sul sedere se la mano rimane sulla zona un apprezzabile lasso di tempo integra violenza sessuale. Ad affermarlo è la Cassazione, con la sentenza n. 35473/2016 depositata oggi e qui sotto allegata, tornando su un tema controverso in giurisprudenza. La mano "lesta" sul lato B se "isolata e repentina" e priva di concupiscenza non sempre era stata considerata reato, ma con la sentenza di oggi la Suprema Corte ha fatto dietrofront confermando la condanna nei confronti di un carabiniere per la toccata fuggevole ai glutei.

Dichiarando il ricorso inammissibile, il Palazzaccio ha ritenuto la motivazione contenuta nella sentenza impugnata (della Corte d'appello di Perugia) dotata di una stringente e completa capacità persuasiva, con una puntuale argomentazione circa le circostanze di tempo e di luogo nel quale i fatti si erano verificati con specifico riguardo alle condizioni psicologiche della vittima.

Ad inchiodare il militare era stata la stessa donna che una volta uscita dalla stazione dei Carabinieri aveva raccontato immediatamente tutto al proprio fidanzato. Inutile per lo stesso sostenere che ad entrare in contatto con il gluteo della donna sarebbe stata la fondina della pistola di ordinanza. La vittima infatti si era proprio resa conto che si trattava della pressione della mano "mantenuta per un tempo apprezzabile". Sicchè il giudice di appello non ha avuto dubbi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, in conformità con la costante giurisprudenza secondo la quale: "in tema di violenza sessuale

vanno considerati atti sessuali quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad invadere la sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione, sostituzione ingannevole di persona, abuso di inferiorità fisica o psichica, in essi potendosi comprendere anche quelli insidiosi e rapidi, che riguardino zone erogene su persona non consenziente (come, ad es., palpamenti, sfregamenti, baci, tra le molte Cass. 42871/2013).

E per gli Ermellini non c'è storia: non può crearsi confusione, la palpata è reato.

Cassazione, sentenza n. 35473/2016

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