Cassazione, la ripetuta affissione della notizia in bacheca determina un turbamento psichico per la persona tradita

di Marina Crisafi - Rischia una condanna per stalking chi informa la collega che il marito la tradisce pubblicizzandolo all'interno dell'ambiente di lavoro. Ad affermarlo è la quinta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 34921/2016 depositata ieri (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di una donna condannata per il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. per avere, con condotte reiterate, inviato missive di contenuto offensivo nei confronti di una collega, commentando la relazione extraconiugale intrattenuta dal marito di quest'ultima, e affiggendo più volte avvisi dello stesso contenuto (infarciti di insulti e ingiurie) nelle bacheche dell'ospedale presso cui la "cornuta" lavorava, cagionandole così un perdurante grave stato di ansia e paura e costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita.

A nulla vale per l'imputata giustificarsi adducendo che il malessere della destinataria delle lettere era dovuto alla consapevolezza del tradimento piuttosto che alle modalità con cui la circostanza le era stata resa nota.

Gli Ermellini osservano infatti che "la sofferenza normalmente connessa alla scoperta di una relazione del proprio partner con terzi, non elide che uno specifico e diverso turbamento psichico possa derivare dalla potenziale diffusione della notizia anche presso terzi, per effetto di reiterate comunicazioni accompagnate, tra l'altro, da epiteti ingiuriosi che sminuiscono la personalità della persona tradita". In altre parole, se i panni sporchi si lavano in casa, si soffre di meno.

Cassazione, sentenza n. 34921/2016

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