Per la Cassazione, la condotta del figlio che bivacca sotto casa dei genitori per ottenere denaro e ospitalità integra il reato ex art. 612-bis c.p.

di Valeria Zeppilli - Se il figlio si accampa sotto casa dei genitori per chiedere soldi e ospitalità commette reato. Integra infatti un'ipotesi di stalking la condotta di chi decide di bivaccare sotto la casa di mamma e papà con lo scopo di ottenere da loro accoglienza e supporto economico.

Che si tratti di reato, in particolare, lo ha sancito recentemente la quinta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza numero 29705 del 23 luglio 2016 (qui sotto allegata).

Con tale pronuncia, infatti, i giudici hanno confermato la condanna inflitta a un ragazzo per il reato di cui all'articolo 612-bis c.p. per aver egli bivaccato nel sottoscala dell'edificio ove abitano i genitori.

Come sancito dal giudice del merito, del resto, tale condotta è minacciosa per le persone offese e, nel caso di specei, faceva parte di un comportamento reiteratamente diretto ad ottenere dai genitori continui esborsi di denaro ed altre utilità.

Nel corso del giudizio, peraltro, era stata provata un'abitualità di condotte plurioffensive poste in essere dal ragazzo nei confronti della madre e del padre, estrinsecatesi in comportamenti vessatori ed opprimenti di varia natura.

Oltretutto, la Cassazione nel caso di specie non avrebbe potuto comunque dire nulla di diverso rispetto alla lettura fatta dal giudice d'appello, dato che in sede di legittimità è impossibile, come invece avrebbe voluto il ricorrente, procedere a una rilettura pura e semplice degli elementi di fatto posti a fondamentodella decizione o adottare nuovi o diversi parametri di ricostruzione dei fatti.

La condanna resta e i genitori potranno stare tranquilli. Almeno per un po'.

Corte di cassazione testo sentenza numero 29705/2016
Valeria Zeppilli

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