Oltre che pericoloso per l'incolumità di chi lo tiene, tale comportamento è indirettamente sanzionato dal codice della strada

Più di una volta, la cronaca ci ha raccontato di incidenti avvenuti perché il conducente di un'auto, viaggiando con il braccio teso fuori dal finestrino, è stato colpito da un altro mezzo. Alcuni se la sono cavata con una semplice frattura, per altri recuperare l'utilizzo dell'arto è stato impossibile.

Si tratta di un comportamento purtroppo assai diffuso tra gli automobilisti ma davvero molto pericoloso.

Se il buon senso e le esperienze di altri conducenti non bastano a far desistere dal viaggiare con il braccio teso verso l'esterno, sperando, non so, di trovare refrigerio, diamo un'occhiata alle norme del codice della strada: ci accorgeremo che un simile comportamento, oltre che rischioso e sconveniente, è anche vietato. Seppur indirettamente.

Nessuna norma, infatti, proibisce di guidare tenendo questo atteggiamento in maniera esplicita ma, cercando tra i diversi articoli del codice della strada possiamo ricavare un divieto implicito.

Si guardi, innanzitutto, all'articolo 140 che pone un principio generale in materia di circolazione sancendo che tutti gli utenti della strada devono tenere un comportamento tale da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in ogni caso idoneo a salvaguardare la sicurezza stradale.

Più specifico è l'articolo 141.

Esso, nel dettare le norme di comportamento in materia di velocità, al comma due sancisce che il conducente deve in primo luogo mantenere sempre il controllo del proprio veicolo. In secondo luogo deve essere in grado di porre in essere tutte le manovre che siano necessarie in condizione di sicurezza.

È evidente che viaggiare con il braccio sinistro teso fuori dal finestrino potrebbe ostacolare lo svolgimento di manovre di emergenza fino a far perdere all'automobilista il controllo del proprio veicolo alla prima difficoltà.

Proprio per la violazione di tale norma, il rischio è quello di trovarsi costretti a pagare, a titolo di sanzione amministrativa, una somma compresa tra 42 e 173 euro.

E che dire dell'articolo 169? Esso, seppur con specifico riferimento alle possibilità di trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore, si apre affermando che il conducente, in tutti i veicoli a motore, deve avere la più ampia libertà di movimento al fine di porre in essere le manovre necessarie per la guida.

Infine guardiamo all'articolo 173: anche questa norma fa un (non troppo implicito) rinvio alla necessità per il conducente di apprestarsi alla guida con entrambe le mani, in quanto, nel disciplinare l'utilizzo di apparecchi radiotelefonici, considera legittimo l'utilizzo di strumenti a viva voce o dotati di auricolare al ricorrere di due requisiti: che il conducente abbia adeguate capacità uditive e che tali apparecchi non richiedano, per il loro funzionamento, l'utilizzo delle mani.

Il consiglio, insomma, anche d'estate, è questo: il braccio è meglio tenerlo dentro l'abitacolo e le mani entrambe sul volante!!

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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