La depenalizzazione dell'art. 724 c.p. ha eliminato la rilevanza penale della bestemmia dalla quale, comunque, può derivare una multa

di Valeria Zeppilli - L'atto di bestemmiare ha un disvalore sociale tale che per il nostro ordinamento non può passare inosservato.

Dello stesso avviso non sono tuttavia altri ordinamenti, come quello della Gran Bretagna che ha reputato più importante garantire a tutti la libertà di espressione.

In ogni caso bisogna sottolineare che anche nel nostro Paese si è fatto qualche passo nel senso di limitare il disvalore della bestemmia: se, infatti, fino a non moltissimo tempo fa pronunciarla era un reato, oggi non ci si spinge sino a tal punto.

Tuttavia, pur essendosi ormai consolidata la tendenza alla secolarizzazione, la blasfemia comporta comunque alcune conseguenze.

Più in particolare, pronunciare una bestemmia in pubblico ha rappresentato un comportamento penalmente rilevante sino al 30 dicembre 1999, sino a quando, cioè, è entrato in vigore il decreto legge numero 55/1999 che, con l'articolo 57, ha depenalizzato tale fattispecie.

A seguito di questo intervento, però, la rilevanza del fatto non è scomparsa del tutto ma si è solo spostata dal piano penale a quello amministrativo.

In forza di quanto prevede l'articolo 724 del codice penale, infatti, chiunque utilizza invettive o parole oltraggiose contro la divinità in pubblico soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra cinquantuno euro e trecentonove euro.

Ciò con la finalità perseguita dal legislatore di continuare comunque a garantire il rispetto delle regole civili che sono poste a fondamento di una società organizzata.

Più precisamente, per poter essere sanzionata, la bestemmia deve essere pronunciata in pubblico, non importa da chi.

Occorre porre in evidenza che con la sentenza numero 440 del 18 ottobre 1995, la Corte costituzionale ha eliminato ogni riferimento al cattolicesimo, dichiarando incostituzionale l'articolo 724 del codice penale nella parte in cui limitava la configurabilità della fattispecie ai casi in cui le parole oltraggiose fossero indirizzate alla Divinità, ai Simboli o alle Persone venerati nella religione dello Stato.

Con ciò, per alcuni aspetti, l'ambito di applicazione dell'illecito è stato esteso, ma per altri aspetti è stato ridotto.

Se da un lato, infatti, è scomparsa la connessione con la religione dello Stato, dall'altro lato è scomparso anche il riferimento a Simboli o Persone venerate, rimanendo solo quello alla Divinità.

Resta fermo che bestemmiare in pubblico nel nostro ordinamento (almeno formalmente) è comportamento illecito e chi lo fa non deve stupirsi se poi si trova costretto a pagare una multa.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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