Niente liquidazione separata agli assistiti a meno che l'avvocato non abbia differenziato le loro posizioni giuridiche

di Lucia Izzo - Se parte in causa sono più soggetti patrocinati da un unico difensore che li ha difesi con un unico atto di controricorso e memoria, senza differenziarne le posizioni, allora le spese giudiziali andranno liquidate a favore delle parti in solido tra di loro.

Inoltre, la notificazione del ricorso per Cassazione deve considerarsi efficace e tempestiva anche se lo studio del difensore di controparte è stato trasferito, senza alcuna comunicazione del mutamento, ma il notificante ne abbia acquisito nel corso degli adempimenti formale conoscenza e abbia portato il procedimento a buon fine.


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 10077/2016 (qui sotto allegata), pubblicata il 17 maggio.

Gli Ermellini hanno condannato parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità nei confronti delle tre controricorrenti, in solido tra loro.


La liquidazione delle spese giudiziali, da regolare in favore delle sole tre parti costituite, in solido tra di loro, è giustificata dal fatto che le stesse siano munite di un unico difensore che le ha difese con controricorso e memoria unitari e senza differenziazione di questioni.

I giudici rammentano che "ai fini della determinazione del compenso dovuto al difensore che abbia assistito in giudizio una pluralità di parti, deve procedersi a una sola liquidazione delle spese processuali, a meno che l'opera defensionale, pur se formalmente unica, non abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche".


I giudici di Piazza Cavour salvano anche la notificazione del ricorso di legittimità da un'eventuale decadenza per essere avvenuta oltre il termine a causa del trasferimento del domicilio eletto dal difensore della controparte.

Precisano i giudici che, "quando la notifica del ricorso per cassazione sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte, senza che consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento od altra negligenza del notificante, deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela dell'affidamento dell'impugnante, il termine di proposizione dell'impugnazione, pur formalmente tardiva, purché risulti che nel corso degli adempimenti di notificazione, acquisita formale conoscenza del trasferimento dello studio professionale del difensore, il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine".


Le circostanze non imputabili alla ricorrente impongono di considerare efficace la notificazione come se fosse stata eseguita dalla prima data di consegna dell'atto agli ufficiali giudiziari. 

Cass., I sez. civ., sent. 10077/2016

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