Per il Tribunale di Firenze è legittimo che, dopo che l'agente avvistatore abbia segnalato via radio la condotta, sia altra pattuglia a muovere la contestazione

di Valeria Zeppilli - Telefonare mentre si è alla guida è pericoloso e vietato dal nostro ordinamento. Se lo si fa, anche la pattuglia che non vi ha assistito può sanzionare la condotta.

Con la sentenza numero 1405/2016 dell'11 aprile scorso (qui sotto allegata), il Tribunale di Firenze ha infatti giudicato legittimo il verbale con il quale la Polizia Municipale aveva contestato a un conducente la guida con l'utilizzo del cellulare non in viva voce né con auricolare, pur se questo era stato redatto da persona non presente al momento della contestazione.

Per il giudice toscano, infatti, è indubbio che l'utilizzo del telefono alla guida, specie nelle strade a scorrimento veloce, può impedire la contestazione immediata e il fermo dell'auto nel punto in cui è avvenuta la violazione.

Così è legittimo che, dopo che l'agente avvistatore abbia segnalato via radio la condotta vietata, sia la pattuglia successiva, ricevuta la segnalazione, a muovere in concreto la contestazione.

Nel caso di specie, peraltro, la contestazione era differita di pochissimo e tale differimento trovava le sue ragioni nello stesso verbale: in esso, infatti, venivano descritte sia l'operazione messa in atto dagli agenti sia l'impossibilità per l'agente di fermare l'utilizzatore del telefono cellulare.

Le spese del giudizio, però, vanno compensate: la verità del fatto storico, pur se non smentita in atti, trova riscontro solo nel verbale di accertamento, ovverosia in un atto nel caso di specie non coperto da fede privilegiata dato che i verbalizzanti non erano stati diretti percettori della violazione.

Tribunale di Firenze testo sentenza numero 1405/2016
Valeria Zeppilli

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