In assenza della prova che l'incarico sia stato conferito dall'altro avvocato, la firma rende clienti a tutti gli effetti
di Valeria Zeppilli - In tema di mandato di patrocinio legale, deve ritenersi cliente colui che ha rilasciato la procura. Con la conseguenza che, pure se l'avvocato principale nomini un collaboratore, al quale però il "difeso" conferisca espressa procura, sarà proprio il "difeso" a dover pagare il secondo legale. Salvo che non provi che l'incarico professionale è stato conferito da terzi.

Questo almeno è quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 7382/2016 depositata il 14 aprile (qui sotto allegata).

Del resto, ricordano i giudici, per il mandato di patrocinio la regola è quella della libertà delle forme e non v'è ragione di ritenere che, se manca la prova contraria, la procura alla lite sia un atto di per sé inidoneo al conferimento del mandato di patrocinio.

Se è vero che la procura ad litem è necessaria solo per compiere attività processuale e non per la conclusione del contratto di patrocinio e che astrattamente a pagare il compenso potrebbe essere tenuto anche chi non ha dato la procura, è tuttavia anche vero che in difetto di prova che l'incarico sia stato conferito da altri, il cliente è chi ha rilasciato la procura.

Insomma: per capire chi debba pagare il collaboratore occorre verificare se ad aver conferito formalmente la procura al legale che chiede il pagamento sia stato il legale che ha ricevuto la procura alle liti dal cliente o direttamente il cliente finale.

Dato che nel caso di specie era stata questa seconda ipotesi ad essersi verificata, il ricorrente deve rassegnarsi: nonostante egli sostenga di aver instaurato un rapporto professionale soltanto con un determinato avvocato, dovrà versare il compenso anche all'altro legale. Giustamente, infatti, il giudice del merito, in applicazione dei predetti principi, ha desunto il conferimento dell'incarico dalla procura alle liti che il ricorrente aveva concesso al secondo legale e dallo svolgimento concreto ed effettivo dell'attività professionale da parte di quest'ultimo.

Corte di cassazione testo sentenza numero 7382/2016
Valeria Zeppilli

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