Niente rimborso se gli interventi sono programmabili e manca l'accordo tra i coniugi

di Lucia Izzo - Va revocato il decreto ingiuntivo relativo alle spese dentistiche nei confronti dei figli, se gli interventi non sono urgenti e manca l'accordo preventivo tra i genitori e il servizio affidatario dei minori.


Lo ha disposto il Tribunale di Roma, prima sezione civile, nella sentenza 585/2016 pronunciata a seguito del ricorso di un padre, al quale la moglie aveva ingiunto il pagamento di oltre 6 mila euro.

Tale somma sarebbe stata dovuta quale riborso delle spese dentistiche effettuate in favore dei figli, ma il ricorrente evidenzia di non essere mai stato coinvolto nella decisione, presa in maniera unilaterale e autonoma dall'ex moglie.


La sentenza di separazione, infatti, aveva previsto che il padre avrebbe dovuto contribuire alle spese straordinarie dei figli, in misura pari all'80%, ma solo a condizione che vi fosse stato un accordo preventivo tra i genitori e il servizio sociale, affidatario dei minori, a cui spettava ogni decisione riguardante la salute dei piccoli.


Il ricorrente non contesta alcuni interventi urgenti, ad esempio quelli relativi alle numerose carie della figlia, ma evidenzia che alcune terapie fossero, a contrario, meno "indefettibili": tra queste, rientrano le terapie ortodontiche per il figlio che si sarebbero potute programmare in anticipo, consentendo all'opposta di rivolgersi al servizio sociale affidatario per ottenere un previo accordo.


Il Tribunale non considera spesa medica straordinaria nemmeno l'acquisto del paradenti in quanto spesa sportiva, altro esborso per cui sarebbe stato indispensabile un intesa preventiva tra genitori e servizio affidatario.

Per tali ragioni, il giudice capitolino, revoca il decreto ingiuntivo, ordinando al ricorrente di versare solo una parte della somma indicata, relativa a interventi urgenti, quantificata in 2500 euro.


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