Per la Cassazione, è l'iscrizione all'albo a garantire la veridicità delle voci delle prestazioni

di Marina Crisafi - La parcella di un avvocato si presume sempre vera. E la contestazione delle voci relative ad una data prestazione o spesa da parte del cliente non vale a superare la presunzione di veridicità, se non viene fornita apposita prova contraria. Ciò perché per il professionista garantisce l'iscrizione all'albo forense. Ad affermarlo è la Cassazione, con la sentenza n. 3194/2016 (depositata ieri e qui sotto allegata), bocciando il ricorso di un cliente e accogliendo la decisione della Corte d'Appello di Trento che confermava il decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per il pagamento di circa 4mila euro quale corrispettivo per l'attività di patrocinio legale svolta.

Per gli Ermellini, infatti, le contestazioni svolte dal cliente non risultano idonee, come correttamente valutato dal giudice d'appello, a superare il valore di prova attribuito alla parcella redatta unilateralmente dall'avvocato, la quale deve sempre "ritenersi assistita da una presunzione di veridicità, poiché l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità" (cfr. Cass., SS.UU., n. 14699/2010).

Nel caso di specie, il cliente non è riuscito a provare di aver estinto il debito con il legale sulla base dell'emissione di un assegno bancario emesso in una data di gran lunga anteriore a quella dell'avvio della controversia patrocinata.

È proprio la distanza di tempo tra i due eventi a far venir meno la verosimiglianza del collegamento tra il titolo e il credito azionato dal legale, ponendo a carico del debitore l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito è volto ad estinguere in via anticipata il debito per cui è processo.

Ciò che risulta dimostrato, affermano dal Palazzaccio, è soltanto che le parti avevano convenuto per iscritto di posticipare il pagamento all'esito della controversia. Pertanto, spettava al cliente dimostrare che il titolo sarebbe stato emesso per estinguere anticipatamente il credito e non già soltanto a titolo di acconto, frutto di un'iniziativa autonoma del cliente stesso.

Tale onere a carico dell'assistito però non risulta adempiuto, per cui non resta che pagare all'avvocato la somma risultante dal decreto ingiuntivo.

Cassazione, sentenza n. 3194/2016

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