Si applica l'art. 4, comma 8, del d.m. n. 55/2014

di Marina Crisafi - Quando l'avvocato è bravo, si difende bene e dimostra di avere ragione, merita che il suo compenso sia aumentato. Lo ha ricordato la terza sezione civile del Tribunale di Verona, con una recente sentenza, depositata il 29 ottobre 2015 (qui sotto allegata), decidendo di aumentare fino a un terzo il compenso del difensore vincitore in applicazione dell'art. 4, comma 8, del d.m. n. 55/2014.

In verità, la vicenda era piuttosto ordinaria: l'opposizione, da parte della società garante di un debitore, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca assistita dal legale, a titolo di anticipo su fatture rimaste insolute, saldo debitore di conto corrente, spese e interessi. Il garante si opponeva al decreto, lamentando l'assenza di idonea prova scritta per il suo ottenimento e contestando, in generale la propria posizione.

Per il tribunale, l'opposizione va rigettata, ma quel che più interessa sono le precisazioni svolte in merito alle spese processuali.

Il giudice scaligero, infatti, nel regolare le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza e procedendo alla liquidazione dei compensi ai sensi del d.m. n. 55/2014, ha determinato l'importo spettante per la fase introduttiva sulla base dei valori medi di liquidazione, quello per le fasi istruttoria e decisionale ridotto del 30% in ragione, rispettivamente, della partecipazione a due sole udienze e della ripetizione delle argomentazioni svolte dalla parte convenuta in precedenza.

Ha ritenuto, inoltre, applicabile al caso di specie, l'art. 4, comma 8, del d.m. n. 55/2014, qualificando la difesa della parte vincitrice come "manifestamente fondata" e ricordando che la ratio della norma, come da parere espresso dal Consiglio di Stato (n. 161/2013), è quella non solo di "scoraggiare pretestuose resistenze processuali" ma soprattutto di 'valorizzare, premiandola, l'abilità tecnica dell'avvocato che, attraverso le proprie difese, sia riuscito a far emergere che la prestazione del suo assistito era chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie".

Per cui tale norma può essere applicata a tutti i casi in cui "il difensore di una parte riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti e, specularmente, l'infondatezza degli assunti di controparte, senza dover ricorrere a prove costituende e quindi solo grazie al proprio apporto argomentativo".

Nella vicenda, la difesa ha fornito il contributo richiesto, opponendosi con puntuali argomentazioni. Per cui il compenso spettante al difensore della convenuta può essere aumentato a quasi 14mila euro, oltre a quello previsto per l'attività di assistenza prestata nella fase di mediazione e al rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15%.

Tribunale Verona, sentenza 29 ottobre 2015

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: