Per la Cassazione, il potere educativo o disciplinare va esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità della condotta, senza affliggere la personalità del minore

di Lucia Izzo - Va condannata per abuso dei mezzi di correzione l'insegnante che, con continui atteggiamenti offensivi e minatori, umili e denigri i propri alunni.

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, sentenza 47543/2015 (qui sotto allegata) ha confermato quanto stabilito dai giudici d'Appello di Firenze, dichiarando inammissibile il ricorso presentato da un'insegnante di inglese dichiarata responsabile dei delitti di abuso dei mezzi di correzione nonché violenza privata aggravata.

La donna aveva assunto atteggiamenti inadeguati verso gli studenti, rivolgendo loro continue offese e minacce, costringendo anche alcune allieve, che si erano lamentate dinnanzi al dirigente scolastico delle espressioni pronunciate nei riguardi loro e dei compagni, a scrivere (sotto minaccia di bocciatura e di carcere) una lettera al dirigente per ritrattare le precedenti accuse.

Non convincono la Cassazione le censure con cui la ricorrente sostiene la non abitualità del proprio comportamento, quale condizione per la particolare tenuità del fatto, e l'assoluta correttezza della sua azione didattica, precisando di non aver rivolto espressioni inappropriate o offensive, ma di essersi limitata a richiamare con veemenza e in maniera decisa alcune allieve disattente, poco interessate agli studi e "ribelli".

Ciononostante, i comportamenti dell'insegnante, protratti nel tempo e ritenuti costituenti una continuazione criminosa, non possono che essere ritenuti abituali.

Inoltre, l'apparato probatorio contro la ricorrente è da considerarsi solido avendo i giudici valutato e ritenuto credibili le testimonianze delle persone offese, suffragate da quelle dei genitori, del preside, degli altri docenti e del maresciallo dei carabinieri.

Il giudice del gravame ha altresì evidenziato la "grave pressione minacciosa" esercitata sulle allieve per indurle a scrivere la lettera di ritrattazione, ciò rappresentando un quadro chiarissimo di violenza privata.

Altri comportamenti, come le minacce di bocciatura e voti bassi, rimangono nell'alveo dell'abuso dei mezzi di correzione

, reato che si sostanzia nel "comportamento dell'insegnante che umili, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve essere sempre esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità".

Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, dove sono stati verificati a carico della ricorrente comportamenti non isolati e coinvolgenti un numero significativo di studenti, pertanto i giudici di Cassazione dichiarano inammissibile il ricorso.

Vedi anche la guida legale: Il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Raccolta di massime su precedenti giurisprudenziali:

Cassazione penale Sezione V sentenza del 16/07/2015 n. 47543 (è la massima della sentenza in commento. Vedi testo integrale)
Commette reato di abuso di mezzi di correzione o di disciplina l'insegnante che adotta comportamenti umilianti, denigratori o psicologicamente violenti nei confronti degli alunni, determinando così un pericolo per la loro salute.

Cassazione penale Sezione VI sentenza del 14/06/2012 n. 34492
Il potere educativo o disciplinare dell'insegnante deve essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore. Commette quindi reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina l'insegnante che umilia, svaluta, denigra o violenta psicologicamente un alunno (nella specie l'insegnante aveva costretto un alunno a scrivere per 100 volte sul quaderno la frase "sono un deficiente").


Cassazione penale Sezione VI sentenza del 16/02/2010 n. 18289
Il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché ben può ritenersi integrato da un unico atto espressivo dell'abuso, ovvero da una serie di comportamenti lesivi dell'incolumità fisica e della serenità psichica del minore, che, mantenuti per un periodo di tempo apprezzabile e complessivamente considerati, realizzano l'evento, quale che sia l'intenzione correttiva o disciplinare del soggetto attivo.

Cassazione penale Sezione V sentenza del 16/07/2015 n. 47543
Integra il reato di abuso di mezzi di correzione o di disciplina il comportamento dell'insegnante che adotta comportamenti umilianti, denigratori o psicologicamente violenti nei confronti degli alunni, determinando un pericolo per la loro salute.


Cassazione penale Sezione VI sentenza del 14/06/2012 n. 34492
Con più particolare riferimento all'ambito scolastico, il concetto di abuso presuppone l'esistenza in capo al soggetto agente di un potere educativo o disciplinare che deve essere usato con mezzi consentiti in presenza delle condizioni che ne legittimano l'esercizio per le finalità ad esso proprie e senza superare i limiti tipicamente previsti dall'ordinamento. Ne consegue che, da un lato, non ogni intervento correttivo o disciplinare può ritenersi lecito sol perchè soggettivamente finalizzato a scopi educativi o disciplinari; e, d'altro lato, può essere abusiva la condotta, di per sè non illecita, quando il mezzo è usato per un interesse diverso da quello per cui è stato conferito, per esempio a scopo vessatorio, di punizione esemplare, per umiliare la dignità della persona sottoposta, per mero esercizio d'autorità o di prestigio dell'agente, etc.. Sotto altro profilo, la nozione giuridica di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non può ignorare l'evoluzione del concetto di "abuso sul minore", che si è andato evolvendo e specificando nel tempo. Da una sorpassata e limitativa nozione di abuso, inteso come comportamento attivo dannoso sul piano fisico per il bambino, l'attuale cultura giuridica e quella medica e psicologica qualificano come abuso anche quello psicologico, correlato allo sviluppo di numerosi e diversi disturbi psichiatrici.

Cass., V sez. penale, sent. 47543/2015

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