L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi, ex art. 180 c.c., spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi

Disciplina amministrazione beni in comunione legale

[Torna su]

La disciplina dell'amministrazione dei beni in comunione legale ha rappresentato uno dei principali esempi della mutata visione della famiglia a seguito della riforma del 1975 e anche uno dei maggiori punti critici che il legislatore dell'epoca si è trovato ad affrontare.

Infatti, essa doveva rispecchiare, e nei fatti rispecchia, il principio che ha ispirato la nuova concezione di famiglia contenuta nella legge del '75, diretto a tutelare l'uguaglianza e la parità tra i coniugi nel rispetto dell'articolo 29 della Costituzione.

Articolo 180 del codice civile

[Torna su]

L'articolo 180 del codice civile, che regolamenta l'amministrazione dei beni della comunione, riflette, infatti, il principio inderogabile di parità tra i coniugi di cui all'articolo 210 c.c.

Esso sancisce che "l'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi".

Vediamo quindi, più nel dettaglio, come va gestita l'amministrazione dei beni in comunione legale.

Amministrazione affidata a entrambi i coniugi

[Torna su]

Come accennato, gli atti di ordinaria amministrazione e la relativa rappresentanza processuale possono essere compiuti da ciascun coniuge singolarmente, senza che sia necessario acquisire il consenso anche dell'altro.

Lo stesso non può dirsi per gli atti di straordinaria amministrazione, per la stipula di contratti per l'acquisto o la cessione di diritti personali di godimento, come ad esempio la locazione, e per la relativa rappresentanza processuale. Questi, infatti, debbono necessariamente essere compiuti con il consenso di entrambi i coniugi.

Rifiuto del consenso

[Torna su]

Il consenso a uno degli atti per i quali esso è necessario può essere, innanzitutto, espressamente rifiutato da uno dei due coniugi.

In tal caso, l'atto non potrà essere legittimamente compiuto.

Ciò a meno che esso non risulti necessario nell'interesse della famiglia o dell'azienda eventualmente gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio. In tal caso, l'altro coniuge potrà chiedere al giudice di essere autorizzato a compiere comunque l'atto, nonostante il dissenso.

Assenza di consenso

[Torna su]

Può anche accadere, tuttavia, che il consenso non sia espressamente rifiutato ma manchi.

In tal caso si possono verificare due diverse situazioni.

Innanzitutto, l'atto compiuto da un coniuge in assenza del consenso dell'altro potrà essere convalidato da quest'ultimo, divenendo pienamente valido.

Tuttavia, l'atto compiuto potrebbe anche non essere convalidato.

A tal proposito occorre fare una distinzione.

Se l'atto posto in essere ha per oggetto un bene immobile o un bene mobile registrato esso è annullabile nel termine massimo di un anno dal momento in cui l'altro coniuge ne ha avuto conoscenza o dalla sua trascrizione o dallo scioglimento della comunione.

Se, invece, l'atto posto in essere ha per oggetto un bene mobile non registrato esso è efficace. Tuttavia, in capo al coniuge che lo ha posto in essere sorge l'obbligo di ricostituire la comunione nello stato in cui si trovava prima del compimento dell'atto o, se ciò non è possibile, al pagamento dell'equivalente.

Amministrazione affidata a un solo coniuge

[Torna su]

Al ricorrere di determinate circostanze, l'amministrazione dei beni in comunione legale può essere affidata anche a un solo coniuge.

Tale legittimazione può aversi, innanzitutto, per autorizzazione del giudice nei casi in cui uno dei coniugi sia lontano o vi sia altra ragione che gli impedisca di occuparsi dell'amministrazione e, su procura dell'altro coniuge, nei casi di gestione comune di azienda, con riferimento agli atti necessari all'attività di impresa.

La legittimazione può aversi, poi, in forza di un vero e proprio provvedimento giudiziale di esclusione di un coniuge dall'amministrazione dei beni.

Più nel dettaglio, l'esclusione è automatica in caso di interdizione, mentre può essere disposta su istanza dell'altro coniuge nel caso in cui il soggetto interessato sia un minore, non possa amministrare a causa di un impedimento o, infine, amministri male.

In ogni caso, il coniuge che sia stato escluso dall'amministrazione dei beni in comunione può sempre chiedere, una volta che sia cessata la causa di esclusione, di essere reintegrato nei propri diritti e poteri.

Valeria Zeppilli

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: