Il reato per il mancato versamento dei mezzi di sussistenza ai figli cagiona un danno anche al genitore che ha provveduto da solo al loro mantenimento

di Marina Crisafi - L'ex che ha mantenuto i figli da sola a causa dell'omesso versamento dei mezzi di sussistenza da parte del marito, ha diritto al risarcimento del danno morale, purché provi il pregiudizio subito.

L'interessante principio è stato affermato dalla Cassazione con sentenza n. 12614 depositata ieri, in un caso riguardante una donna alla quale l'ex marito aveva smesso da anni di versare l'assegno di mantenimento disposto a suo carico nei confronti dei figli minori. Rinviato a giudizio, l'uomo aveva patteggiato la pena. La donna, però, si era rivolta al giudice di pace e aveva chiesto il risarcimento del non patrimoniale, in nome proprio. Vincendo in primo grado, perdeva però in appello, in quanto il tribunale di Forlì sosteneva che l'inadempimento del marito era un illecito suscettibile di provocare un danno soltanto nei riguardi dei figli e non già alla madre in prima persona e, considerato che la stessa aveva agito in nome proprio, non aveva titolo per domandare il risarcimento in conseguenza del mancato pagamento dell'assegno.

Ma la Cassazione non la pensa allo stesso modo e pur confermando il verdetto d'appello, ne corregge totalmente la motivazione.

Ai differenza di quanto affermato, infatti, dal giudice di merito, la terza sezione civile ha ricordato che "il bene protetto dall'art. 570 c.p. non è l'interesse della persona avente diritto al sostentamento, ma il più generale interesse dello Stato di salvaguardare la famiglia contro le gravi violazioni degli obblighi giuridici posti a salvaguardia di essa", per cui vittima del delitto in esame può ritenersi "qualunque membro della famiglia", e non solo l'avente diritto al sostentamento.

Inoltre, ha ricordato la Corte, richiamando la giurisprudenza delle sezioni unite sul punto (Cass. SS.UU. n. 9556/2002) "la commissione di un reato fa sorgere il diritto al risarcimento del danno da esso provocato non solo in capo alla vittima primaria, ma anche in capo ai suoi familiari".

Per cui, in definitiva, il genitore che ha mantenuto da solo i figli ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante da reato. Né può assumere rilievo, ai fini del ristoro, il patteggiamento della pena da parte dell'obbligato.

Resta fermo, però, che tale tipo di danno non è in re ipsa ed è onere di chi ne pretende il risarcimento provare concretamente il pregiudizio subito. Cosa non avvenuta nel caso di specie, per cui il ricorso è comunque rigettato.

 


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