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opportunità. 15-ter. Nellambito dei processi di razionalizzazione delluso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare lassetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dalladozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dallAgenzia del demanio, dintesa con il Ministero della difesa, nel rispetto dei princìpi generali dellordinamento giuridico-contabile». 14. Allarticolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 13-bis, le parole: «LAgenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della difesa, con decreti da adottare dintesa con lAgenzia del demanio» e le parole: «da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui allarticolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «da consegnare allAgenzia del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia»; b) al comma 13-ter, le parole da: «il Ministero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con decreti adottati ai sensi del medesimo comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare allAgenzia del demanio entro il 30 giugno 2007; b) entro il ... |
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