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«2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1
dellarticolo 11, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo
periodo, del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni può
essere stabilita in anni cinquanta». 13. Allarticolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, e successive modificazioni, dopo il comma 15 sono inseriti i
seguenti: «15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, lAgenzia
del demanio può individuare, dintesa
con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili
pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza
con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nellambito
del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed
attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di
fattibilità dei programmi facenti capo ai programmi unitari di valorizzazione
dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si
provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire allAgenzia del
demanio per lacquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la
ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del
patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili
confiscati alla criminalità organizzata. È elemento prioritario di
individuazione, nellambito dei predetti programmi unitari, la suscettività di
valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione duso o
locazione, nonché lallocazione di funzioni di interesse sociale, culturale,
sportivo, ricreativo, per listruzione, la promozione delle attività di
solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari
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