a) al comma 5 dellarticolo 9, le parole da: «; il relativo ruolo» fino
a: «periodo di sospensione» sono soppresse;
b) sono abrogati: il comma 6 dellarticolo 9; larticolo 10; il comma 4
dellarticolo 23; larticolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4
dellarticolo 53; larticolo 71, ad eccezione del comma 4; larticolo 75; il
comma 5 dellarticolo 76.
16. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4
dellarticolo 5 è abrogato;
b) al comma 2 dellarticolo 8, dopo le parole: «adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo» sono inserite le seguenti: «, intendendosi per
tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,»; c)
allarticolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione
coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta
giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione
degli immobili una dichiarazione attestante lavvio della procedura. Detti
soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dellimposta dovuta per il periodo
di durata dellintera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla
data del decreto di trasferimento degli immobili»; d) i commi 1, 2,
2-bis e 6 dellarticolo 11 sono abrogati;
e) allarticolo 12, comma 1, le parole: «90 giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «sessanta giorni» e le parole da: «; il ruolo deve essere formato»
fino alla fine del comma sono soppresse; f) larticolo 13 è abrogato;
g) il comma 6 dellarticolo 14 è abrogato.
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