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princìpi posti dallarticolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a
concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i
rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal
medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002. 12. Gli enti locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente allinizio dellesercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dellanno
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 13. Ai fini del
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione
dellarticolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli
enti locali e regionali comunicano al Ministero delleconomia e delle finanze i
dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva
competenza. Per linosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni
di cui allarticolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi sullordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministero delleconomia e delle
finanze sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per
leffettuazione della trasmissione dei dati. 14. Le norme di cui ai commi da 4 a
13 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in
vigore della presente legge. 15. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
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