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a quello in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui è calcolato il prelievo erariale unico. Art. 39-quinquies. (Sanzioni in materia di prelievo erariale unico). 1. La sanzione prevista nellarticolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, si applica anche alle violazioni, indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico. 2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco dazzardo, privi del nulla osta di cui allarticolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dellammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000. 3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis, lettera e), dellarticolo 39 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 8.000. Art. 39-sexies. (Responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate). 1. I terzi incaricati della raccolta di cui allarticolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono solidalmente responsabili con i concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti ... |
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