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civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato
rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi
tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dellarticolo 14-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai
soggetti che hanno commesso lillecito o, nel caso in cui non sia possibile la
loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato il
nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo
erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e
congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro
installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il
concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già
debitori di tali somme a titolo principale. 3. Gli uffici
dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono allaccertamento
della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e
congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme
giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di
apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano
memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano
stati alterati, gli uffici dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato
determinano induttivamente lammontare delle somme giocate sulla base
dellimporto forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero
delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
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