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consultori familiari, finalizzato a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie; c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dintesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari. 752. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 750 e 751. 753. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina lorganizzazione amministrativa e scientifica dellOsservatorio nazionale sulla famiglia di cui al comma 750. 754. Allarticolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27 per cento». 755. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, nelle more dellattuazione dellarticolo 119 della Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove, ai sensi dellarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Nellintesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi ... |
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