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paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dallaltro, nonché la partecipazione dellassociazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui allarticolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere lattività dellOsservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui allarticolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dellOsservatorio nazionale per linfanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per linfanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali. 751. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del Fondo per le politiche della famiglia al fine di: a) finanziare lelaborazione, realizzata dintesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi allattuazione dei diritti della famiglia; b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dellarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei ... |
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