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è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui allarticolo 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui allarticolo 12, comma 5. 4. Nel decreto ministeriale di cui allarticolo 12, comma 5, sono stabilite le modalità con le quali, decorsi cinque anni dallerogazione del contributo, e nel caso in cui questultimo non sia stato interamente restituito, è attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa, allimpresa di produzione interessata, la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dellopera. 5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui allarticolo 8, comma 1, lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefìci di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera restituzione, nonché la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui allarticolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dellimpresa esclusa. 6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui allarticolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di cui ... |
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