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decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le modalità per pervenire allestinzione del debito maturato, per le singole opere finanziate secondo un meccanismo che preveda, tra laltro, lattribuzione della totalità dei diritti del film in capo, alternativamente, allimpresa ovvero al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato». 663. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente lerogazione e lutilizzo delle risorse destinate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) allarticolo 12, comma 3, lettera a), la parola: «finanziamento» è sostituita dalla seguente: «sostegno»; b) allarticolo 12, comma 5, le parole: «erogazione dei finanziamenti e dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «erogazione dei contributi» e le parole: «finanziamenti concessi» sono sostituite dalle seguenti: «contributi concessi»; c) larticolo 13 è sostituito dal seguente: «Art. 13. - (Disposizioni per le attività di produzione). 1. A valere sul Fondo di cui allarticolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6. 2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui allarticolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui allarticolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino al 90 per cento. 3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, ... |
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