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efficacia. Il residuo 50 per cento è corrisposto al Ministero delle infrastrutture ed affluisce direttamente ad unapposita unità previsionale di base dello stato di previsione di tale Ministero, che lo destina allincremento dellefficienza e dellefficacia delle sue funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa, nonché dei concessionari autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe a quelle previste dallarticolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; allalinea del medesimo comma 3 dellarticolo 163, le parole: «, ove non vi siano specifiche professionalità interne,» sono soppresse. Le convenzioni accessive alle concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare lattuazione delle disposizioni del presente comma. 577. Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto, in particolare, dagli articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni, e 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, è soppresso. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade, un sovrapprezzo il cui importo è pari: a) per le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2009. I conseguenti introiti sono dovuti ad ANAS Spa, quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare ladduzione ... |
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