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riferito allintera durata della sua concessione, nonché lelenco delle opere
infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di
quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano. Il piano è
approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro delleconomia e delle finanze; con analogo decreto è approvato
laggiornamento del piano e dellelenco delle opere che ANAS Spa predispone ogni
cinque anni. In occasione di tali approvazioni è altresì sottoscritta una
convenzione unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti
costituiscono parte integrante, avente valore ricognitivo per tutto quanto non
deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti. 575. Ferma lattuale
durata della concessione di ANAS Spa fino alla data di perfezionamento della
convenzione unica ai sensi del comma 574, allarticolo 7, comma 3, lettera
d), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: «trenta anni» sono
sostituite dalle seguenti: «cinquanta anni». In occasione del perfezionamento
della convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro delleconomia e delle finanze, può adeguare la durata della concessione
di ANAS Spa. 576. A decorrere dal 1º gennaio 2007 la misura del canone annuo di
cui allarticolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata
nel 2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
Il 50 per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad ANAS Spa che
provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui al
comma 574 e che lo destina alle sue attività di vigilanza e controllo sui
predetti concessionari secondo direttive impartite dal Ministro delle
infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed
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