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24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto
sisma risorse nel limite di 85 milioni di euro per lanno 2007 e di 35 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sullautorizzazione di
spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che è a tal fine integrata di
80 milioni di euro per lanno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle
predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già
previsti da altri interventi infrastrutturali statali. 565. Ai fini della
prosecuzione degli interventi previsti dallarticolo 2 della legge 31 dicembre
1991, n. 433, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore dei comuni della Val di
Noto riconosciuti dallUNESCO come patrimonio mondiale dellumanità, titolari di
programmi comunitari URBAN, che abbiano una popolazione superiore a 30.000
abitanti e non siano capoluoghi di provincia. 566. Per le finalità di cui
allarticolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la
spesa di 20 milioni di euro per lanno 2007, di 30 milioni di euro per lanno
2008 e di 50 milioni di euro per lanno 2009. Le risorse di cui al presente
comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di
cui al primo comma dellarticolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso
i rapporti tra il provveditorato per le opere pubbliche ed i comuni interessati
saranno disciplinati da apposita convenzione. Dalla data di entrata in vigore
della presente legge non sono più ammesse domande di contributo finalizzate alla
ricostruzione post terremoto. 567. Ai soggetti destinatari dellordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata
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