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legislazione comunitaria vigente in materia. 561. Per ladozione del piano di
sviluppo e di potenziamento degli hub portuali di interesse nazionale e
per la determinazione dellimporto di spesa destinato a ciascuno di essi, è
istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro
dellinterno, dal Ministro delleconomia e delle finanze, dal Ministro dello
sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro
dellambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro
delluniversità e della ricerca nonché dai presidenti delle regioni interessate.
Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua
delega, dal Ministro dei trasporti, approva il piano di sviluppo, su proposta
del Ministro dei trasporti. 562. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori
al termine della realizzazione delle opere, comprese quelle provenienti dai
ribassi dasta, sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, ad apposito
capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per
gli interventi di cui ai commi 559, 560 e 561. 563. Agli interventi realizzati
ai sensi dei commi 559, 560 e 561 si applicano le disposizioni della parte II,
titolo I, capo IV, sezione II, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. 564. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di
ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise
e nel territorio della provincia di Foggia, e, in particolare, delle esigenze
ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia, si provvede alla
ripartizione delle risorse finanziarie mediante ordinanze del Presidente del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi dellarticolo 5, comma 2, della legge
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