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regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per
lutilizzo delle risorse di cui al comma 471. 475. È autorizzata la spesa di 300
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per
lanno 2009 da destinare ad integrazione del Fondo di cui al comma 471. 476. Al
fine di assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie
destinate allattuazione degli interventi di cui al comma 285, è istituito,
nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per
listruzione e formazione tecnica superiore. Al Fondo confluiscono le risorse
annualmente stanziate a valere sullautorizzazione di spesa di cui al comma 288,
sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonché le risorse
assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti
finalizzati alla realizzazione dellistruzione e formazione tecnica superiore,
con lobiettivo di migliorare loccupabilità dei giovani che hanno concluso il
secondo ciclo di istruzione e formazione. 477. Il Fondo di cui allarticolo 16,
comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, è
integrato di 30 milioni di euro per lanno 2007 e di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le
modalità per una semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del
cofinanziamento nazionale dei progetti strategici. 478. Allarticolo 24, comma
4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la
parola: «controgaranzie» sono inserite le seguenti: «e cogaranzie». 479. Per le
finalità previste dallarticolo 24, comma 4, lettera a), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 478 del presente
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