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milioni di euro a valere sulle risorse assegnate per lanno 2007. 471. Al fine
di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, è
istituito, nello stato di previsione del Ministero delluniversità e della
ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica
(FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di
interesse nazionale del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui
allarticolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli
investimenti della ricerca di base, di cui allarticolo 104 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero delluniversità
e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui allarticolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. 472. Il Fondo
di cui al primo periodo del comma 471 è alimentato in via ordinaria dai
conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei
contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le
aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal CIPE, nellambito del riparto
dellapposito Fondo. 473. In attuazione delle indicazioni contenute nel
Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, e successive modificazioni, il Ministro delluniversità e della ricerca,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze,
provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo. 474. Il Ministro
delluniversità e della ricerca, con regolamento adottato ai sensi dellarticolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri di accesso
e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo di cui al comma 471 per la
concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed
omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
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