|
|
parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, il Ministero
dello sviluppo economico assicura una sede stabile di cooperazione tecnica tra
le amministrazioni interessate. 450. In attesa della riforma delle misure a
favore dellinnovazione industriale, è istituito il Fondo per la finanza
dimpresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui allarticolo 15
della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui allarticolo 4, comma 106,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché le risorse
destinate allattuazione dellarticolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni, e dellarticolo 1, comma 222, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è altresì conferita la somma di 50 milioni di
euro per lanno 2007, di 100 milioni di euro per lanno 2008 e di 150 milioni di
euro per lanno 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare
operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al
capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie
sottoposte alla vigilanza della Banca dItalia e la partecipazione a operazioni
di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento
chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori
risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale
in materia di intermediazione finanziaria. 451. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro delleconomia e delle
finanze, sentita la Banca dItalia, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dellarticolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge vengono stabiliti le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma
... Pagina Precedente Pagina Seguente |