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autonomie locali, nonché con gli altri Ministri interessati relativamente ai
progetti cui gli stessi concorrono, adotta i progetti di cui al comma 445 sulla
base delle proposte del responsabile, e ne definisce le modalità attuative,
anche prevedendo che dellesecuzione siano incaricati enti strumentali
allamministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti nel rispetto delle
disposizioni nazionali e comunitarie, ove le risorse di personale interno non
risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico delle risorse stanziate
per i singoli progetti. I progetti finanziati con le risorse per le aree
sottoutilizzate sono trasmessi per lapprovazione, previa istruttoria, al CIPE,
che si pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza del Presidente del
Consiglio dei ministri e alla presenza dei Ministri componenti senza possibilità
di delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di trenta giorni, il Ministro
dello sviluppo economico può comunque procedere allattuazione del progetto. Il
CIPE, con propria delibera, adotta, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le norme procedurali relative al proprio
funzionamento per lattuazione del presente comma. 448. Il Ministro dello
sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in
conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente
al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per
lindividuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi
finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto
inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli
progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento. 449. I
progetti di cui al comma 445 possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da
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