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caso laccertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi
intermedi comporta che, con riferimento allanno dimposta dellesercizio
successivo, laddizionale allimposta sul reddito delle persone fisiche e
laliquota dellimposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre i
livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino allintegrale copertura
dei mancati obiettivi. Qualora invece sia verificato che il rispetto degli
obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente
migliori, la regione interessata può ridurre, con riferimento allanno dimposta
dellesercizio successivo, laddizionale allimposta sul reddito delle persone
fisiche e laliquota dellimposta regionale sulle attività produttive per la
quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati
dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del
servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dellequilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli
accordi di cui allarticolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui allarticolo 1,
commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la
regione che ha sottoscritto laccordo e le determinazioni in esso previste
possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed
amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione
sanitaria; c) allarticolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successive modificazioni, le parole: «allanno dimposta 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «agli anni di imposta 2006 e successivi». Il
procedimento per laccertamento delle risultanze contabili regionali, ai fini
dellavvio delle procedure di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge
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