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33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si
applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di
controllo dello stato di malattia di cui allarticolo 5, comma 14, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui
al presente comma, che abbiano titolo allindennità di maternità, è corrisposto
per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2007 un
trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre
mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per
cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dellindennità di
maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei
casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1º
gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere
sul contributo previsto dallarticolo 84 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 411. La facoltà di riscatto
dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui allarticolo 4, comma
2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è estesa anche ai periodi antecedenti al 31
dicembre 1996. 412. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 411. Con
il medesimo decreto sono adeguate le tabelle emanate per lapplicazione
dellarticolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. 413. Allarticolo 64,
comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
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