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dellarticolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpreta nel senso che per
i soggetti di cui allarticolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli
iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a
trovare applicazione le disposizioni recate dallarticolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dallarticolo 7 della
legge 2 agosto 1990, n. 233. 409. Al comma 5 dellarticolo 01 del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, le parole: «e assimilati» sono soppresse. 410. A decorrere dal 1º gennaio
2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione
separata di cui allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è
corrisposta unindennità giornaliera di malattia a carico dellINPS entro il
limite massimo di venti giorni nellarco dellanno solare, con esclusione degli
eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione
si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la
corresponsione dellindennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori
iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al
50 per cento dellimporto corrisposto a titolo di indennità per degenza
ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori.
Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di
centottanta giorni nellarco dellanno solare. Per la certificazione e
lattestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità
si applicano le disposizioni di cui allarticolo 2 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
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