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elementi per il prelievo del contributo di solidarietà, secondo modalità
proporzionali ai trattamenti erogati. 403. Larticolo 5, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso
lassicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti
previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi
internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai
periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando limporto
dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per laliquota
contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i
contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più
favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.
404. Con riferimento alla gestione di cui allarticolo 1, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro delleconomia e delle finanze, su delibera del consiglio di
amministrazione dellINAIL, i premi per lassicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a
100 milioni di euro per lanno 2007. 405. Con effetto dal 1º gennaio 2008, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro delleconomia e delle finanze, su delibera del consiglio di
amministrazione dellINAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui
allarticolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, la riduzione dei premi per lassicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari
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