|
|
euro mensili, rivalutato annualmente nella misura stabilita dallarticolo 38,
comma 5, lettera d), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è dovuto
sullimporto eccedente il predetto limite mensile un contributo di solidarietà
nella misura del 3 per cento, destinato al finanziamento della gestione
pensionistica di riferimento. Al predetto importo complessivo concorrono anche i
trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano
applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in
aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi
comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che
assicurano comunque prestazioni complementari al trattamento di base ai
dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto
speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui
allarticolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di
consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il
personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette,
prestazioni complementari al trattamento di base. Ai fini del prelievo del
contributo di solidarietà è preso a riferimento il trattamento pensionistico
complessivo lordo per lanno considerato. LINPS, sulla base dei dati che
risultano dal Casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive
modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari
... Pagina Precedente Pagina Seguente |