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sostituite dalle seguenti: «prevista dallarticolo 8, comma 1». 398. Con effetto dal 1º gennaio 2007, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dellINPS sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 1º gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento. 399. Con effetto dal 1º gennaio 2007, laliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti allassicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento. 400. Con effetto dal 1º gennaio 2007, laliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione laliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento. 401. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delleconomia ... |
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