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Fondo per lerogazione del TFR). 1. In relazione ai maggiori oneri
finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di
trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari
ovvero al "Fondo per lerogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato
dei trattamenti di fine rapporto di cui allarticolo 2120 del codice civile"
istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1º gennaio 2008, è
riconosciuto, in funzione compensativa, lesonero dal versamento dei contributi
sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui
allarticolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella
misura dei punti percentuali indicati nellallegata tabella A, applicati nella
stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche
complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. Lesonero
contributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente considerando,
nellordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per
disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia di
cui allarticolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di
cui allarticolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora
lesonero di cui al presente comma non trovi capienza, con riferimento ai
contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo
lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, limporto differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo,
dal datore di lavoro sullammontare complessivo dei contributi dovuti allINPS
medesimo. Lonere derivante dal presente comma è valutato in 414 milioni di euro
per lanno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dallanno 2009»; b)
alla tabella A, le parole: «prevista dallarticolo 8, comma 2» sono
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