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loro attività per la conclusione degli affari». 33. Il comma 22 dellarticolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti: «22. Allatto della cessione dellimmobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno lobbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante lindicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha lobbligo di dichiarare: a) se si è avvalsa di un mediatore e, nellipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società; b) il codice fiscale o la partita IVA; c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società; d) lammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa. 22.1. In caso di assenza delliscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione allAgenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dellimposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dellarticolo 52, comma 1, del ... |
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