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b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni di cui al
quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro
delleconomia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva
2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto
emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista
dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977». 31. Le
disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del sesto comma
dellarticolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come modificato dal comma 30 del presente articolo, si applicano alle
cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai
sensi dellarticolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio
1977.
32. Al testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la
seguente: «d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella
sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui allarticolo 2 della legge 3
febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura
negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli
affari»; b) allarticolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Gli agenti immobiliari di cui allarticolo 10, comma 1, lettera
d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dellimposta per le
scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della
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