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fondi stessi con lobiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale.
Le disposizioni di cui allarticolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e allarticolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni
2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 244. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma
243, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno,
possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla
stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato
da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in
virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che
sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge,
purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o
previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale
assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo
espletamento di prove selettive. 245. Per il triennio 2007-2009 le
amministrazioni di cui al comma 243, che procedono allassunzione di personale a
tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis
dellarticolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire
le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento
del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o
più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi
di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla
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